Con un emendamento al Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) viene prorogata l'abolizione dell'esterometro al 1° luglio 2022.Questo implica che, a partire da tale data, tutte le operazioni transfrontaliere (sia di vendita, sia di acquisto) saranno soggette all’obbligo di trasmissione dei dati attraverso il Sistema di Interscambio.
Di fatto, dunque, i dati relativi alle suddette operazioni, effettuate dai soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, continueranno a essere inviati con cadenza trimestrale all’Agenzia delle Entrate fino al 30 giugno 2022.
Come impatta tutto questo sulla fatturazione elettronica e cosa comporta in termini operativi per le aziende?
Vediamo nel dettaglio novità e le istruzioni per l’esterometro 2022.
Le nuove disposizioni sull’esterometro, che ne determinano l’abolizione a partire dal prossimo luglio, interessano coloro per cui attualmente vige l’obbligo di fatturazione elettronica. Si tratta dei soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale.
L’obbligo prevede l’utilizzo di un unico canale (Sistema di Interscambio) sia per la fatturazione elettronica relativa alle cessioni di beni e/o servizi in ambito nazionale, sia per la trasmissione dei dati relativi agli scambi commerciali con l’estero.
Come definito nella versione 1.7 delle specifiche tecniche pubblicate dall’AdE (Agenzia delle Entrate), l’unica eccezione è rappresentata dalle operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale oppure emessa/ricevuta una fattura elettronica tramite SdI (Sistema di Interscambio). In questi casi, infatti, l’obbligo di comunicazione telematica risulta facoltativo.
L’obbligo normativo che prevede l’abolizione dell’esterometro stabilisce, in sostanza, che i dati riferiti agli scambi commerciali con i Paesi esteri devono transitare dal Sistema di Interscambio. Questo deve avvenire utilizzando il formato XML della fattura elettronica.
In particolare, le nuove direttive impongono:
L’aggiornamento normativo determina e definisce anche i tempi entro cui i dati relativi alle operazioni transfrontaliere devono essere trasferiti allo SdI (Sistema di Interscambio).
In particolare, la trasmissione deve avvenire:
Oltre alla lotta all’evasione fiscale, fra le principali motivazioni che hanno spinto il legislatore ad abolire l’esterometro è possibile annoverare sicuramente la semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi IVA, che possono così usufruire di un unico canale di trasmissione (Sistema di Interscambio), sia per le operazioni nazionali sia per la comunicazione dei dati relativi a quelle estere.
È stato definito anche un regime sanzionatorio per il mancato adempimento alle nuove disposizioni in vigore da luglio: da un minimo di 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo 400 euro mensili. La sanzione è ridotta della metà, entro il valore massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione dei dati riferiti alle operazioni transfrontaliere è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze previste.