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Istruzioni esterometro 2022: le nuove regole da rispettare

Scritto da Digital Technologies | 28 aprile 2022

Con un emendamento al Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) viene prorogata l'abolizione dell'esterometro al 1° luglio 2022.Questo implica che, a partire da tale data, tutte le operazioni transfrontaliere (sia di vendita, sia di acquisto) saranno soggette all’obbligo di trasmissione dei dati attraverso il Sistema di Interscambio.

Di fatto, dunque, i dati relativi alle suddette operazioni, effettuate dai soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, continueranno a essere inviati con cadenza trimestrale all’Agenzia delle Entrate fino al 30 giugno 2022.

Come impatta tutto questo sulla fatturazione elettronica e cosa comporta in termini operativi per le aziende?

Vediamo nel dettaglio novità e le istruzioni per l’esterometro 2022.

 

Istruzioni esterometro 2022: attori coinvolti

Le nuove disposizioni sull’esterometro, che ne determinano l’abolizione a partire dal prossimo luglio, interessano coloro per cui attualmente vige l’obbligo di fatturazione elettronica. Si tratta dei soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale.

L’obbligo prevede l’utilizzo di un unico canale (Sistema di Interscambio) sia per la fatturazione elettronica relativa alle cessioni di beni e/o servizi in ambito nazionale, sia per la trasmissione dei dati relativi agli scambi commerciali con l’estero.

Come definito nella versione 1.7 delle specifiche tecniche pubblicate dallAdE (Agenzia delle Entrate), l’unica eccezione è rappresentata dalle operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale oppure emessa/ricevuta una fattura elettronica tramite SdI (Sistema di Interscambio). In questi casi, infatti, l’obbligo di comunicazione telematica risulta facoltativo.

 

Istruzioni esterometro 2022: modalità di trasmissione

L’obbligo normativo che prevede l’abolizione dell’esterometro stabilisce, in sostanza, che i dati riferiti agli scambi commerciali con i Paesi esteri devono transitare dal Sistema di Interscambio. Questo deve avvenire utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

In particolare, le nuove direttive impongono:

  • Per le operazioni attive, in linea con quanto avviene già per le fatture trasmesse in abito nazionale, deve essere prodotto un documento elettronico. Il tipo documento deve essere TD01 nel caso di fattura immediata oppure TD24 o TD25 nel caso di fattura differita. Il destinatario inserito deve essere quello estero ed il codice destinatario deve essere valorizzato con il seguente codice XXXXXXX.
  • Per le operazioni passive, invece, le fatture continuano ad essere ricevute in modalità analogica ed il soggetto ricevente avrà l’onere di generare un documento elettronico in formato XML. L’autofattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio, utilizzando uno dei seguenti codici: TD17, TD18 e TD19.

 

Istruzioni esterometro 2022: tempistiche per la trasmissione

L’aggiornamento normativo determina e definisce anche i tempi entro cui i dati relativi alle operazioni transfrontaliere devono essere trasferiti allo SdI (Sistema di Interscambio).

In particolare, la trasmissione deve avvenire:

  • Per le operazioni attive, entro i normali tempi di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.

  • Per le operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione dell'operazione.

 

Esterometro istruzioni: motivazioni e sanzioni previste in caso di mancato adempimento

Oltre alla lotta all’evasione fiscale, fra le principali motivazioni che hanno spinto il legislatore ad abolire l’esterometro è possibile annoverare sicuramente la semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi IVA, che possono così usufruire di un unico canale di trasmissione (Sistema di Interscambio), sia per le operazioni nazionali sia per la comunicazione dei dati relativi a quelle estere.

 

È stato definito anche un regime sanzionatorio per il mancato adempimento alle nuove disposizioni in vigore da luglio: da un minimo di 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo 400 euro mensili. La sanzione è ridotta della metà, entro il valore massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione dei dati riferiti alle operazioni transfrontaliere è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze previste.