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Esterometro 2022: i chiarimenti dell’AdE

Scritto da Digital Technologies | 20 dicembre 2022

Sul tema dell’esterometro 2022, l’Agenzia delle Entrate (AdE) fornisce alcuni importanti chiarimenti con la circolare n. 26/E del 13 luglio: l’abolizione di questa prassi, determinata da un emendamento al Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), è divenuta effettiva dal 1° luglio e prevede l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere attraverso il Sistema di Interscambio a partire da tale data.

A pochi giorni dall’entrata in vigore della disposizione, sono molti i dubbi delle organizzazioni in merito alla nuova disciplina: ecco, allora, che interviene l’AdE a fornire qualche chiarificazione, sotto forma di risposte ad alcuni dei principali questi posti da imprese e aziende.

In relazione alla tematica dell’esterometro 2022 e ai dubbi sulle nuove regole di trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, la circolare chiarisce alcuni elementi relativi a:

  • ambito di applicazione;
  • regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere;
  • conservazione

 

Il quadro normativo

Prima di approfondire quanto emerso dalle delucidazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, ricordiamo le principali caratteristiche del nuovo obbligo normativo, che ha portato all’abolizione dell’esterometro nel 2022: i dati riferiti agli scambi commerciali con i Paesi esteri devono transitare dal Sistema di Interscambio, utilizzando il formato xml della fattura elettronica, così come avviene per le altre transazioni in ambito nazionale.

L’obbligo riguarda i soggetti residentistabiliti o identificati nel territorio dello Stato direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale e interessa operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate o ricevute. Vi sono però delle eccezioni, ovvero delle casistiche esenti dall’obbligo di comunicazione telematica al Sistema di Interscambio (c.d. esterometro 2022):

  • le operazioni le operazioni documentate da bolla doganale;
  • le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta la relativa fattura elettronica.

 

Cosa cambia con l’esterometro 2022?

Le nuove direttive, dunque, comportano per le organizzazioni la comunicazione telematica dei dati relativi alle operazioni con l’estero. Con quale modalità?

Il formato è quello già utilizzato per la fatturazione elettronica nazionale: tuttavia, se per le operazioni attive deve essere prodotto un documento elettronico (destinatario estero e codice destinatario XXXXXXX) valorizzato dal tipo documento TD01 (fattura immediata) o TD24/TD25 (fattura differita); per le operazioni passive, deve essere trasmessa un’autofattura utilizzando uno dei codici TD17, TD18 e TD19.

La disciplina dell’esterometro 2022 prevede che dati relativi alle operazioni transfrontaliere attive devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio entro i normali tempi di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; mentre, quelli relativi alle operazioni passive devono essere comunicati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione dell'operazione.

Tale aspetto, relativo alle tempistiche da rispettate per la trasmissione dei dati, viene confermato anche all’interno dei chiarimenti dall’AdE.

                                                                        

I chiarimenti dell’AdE sull’esterometro 2022: perimetro di applicazione

È la circolare n.26 a fare il punto sulle regole da seguire, partendo dall’ambito applicativo della disposizione normativa, fino all’approfondimento di alcuni aspetti legati alle modalità di conservazione dei documenti.

Come anticipato, le chiarificazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardano diversi elementi, primo su tutti il perimetro di applicazione: rientrano nella disciplina dell’esterometro 2022 anche le fatture per i consumatori.

In particolare, oltre a questo, viene chiarito che ai fini dell’adempimento è rilevante:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo che l’operazione sia rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale.

Tuttavia, in riferimento a quest’ultimo punto, si precisa che alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’art. 12 del D.L. n. 73/2022, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5.000 euro.

 

I chiarimenti dell’AdE sull’esterometro 2022: conservazione dei documenti

Come abbiamo visto, quindi, la circolare - partendo dalla definizione del perimetro dell’esterometro 2022 - passa a chiarire alcuni aspetti legati alla compilazione del file xml, per poi approfondire il tema dell’obbligo di conservazione digitale a norma delle fatture legate alle operazioni transfrontaliere.

In merito a quest’ultimo punto viene esplicitato che:

  • in riferimento alle operazioni transfrontaliere attive, se è stata emessa e trasmessa tramite Sistema di Interscambio una fattura, questa va conservata in modalità elettronica; se, invece, non è stata emessa una fattura elettronica oppure una bolletta doganale, allora il documento va comunque conservato ed è possibile farlo elettronicamente;
  • in riferimento alle operazioni passive, nel caso dell’autofatturazione – poiché questa avviene solo tramite Sistema di Interscambio - vige l’obbligo di conservazione elettronica, che diviene una possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) all’infuori dello SdI.